BONUS ENERGIA – Credito d’imposta per le imprese non energivore

L’art. 3 – comma 1 – del D.L. 21/2022  ha stabilito un credito d’imposta pari al 15% per compensare i maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante i mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

L’agevolazione è rivolta alle imprese “dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica”.

 

Questo credito d’imposta può essere usufruito da parte delle imprese che dimostrino che il prezzo di acquisto della componente energia calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, ha subito “un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019”.

 

Inoltre, come previsto per altre agevolazioni, l’importo non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef/Ires, Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili.

 

Per le imprese non energivore è possibile utilizzare il credito d’imposta in compensazione nei modelli F24 tramite il codice tributo 6963 “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21” entro il 31.12.2022 (risoluzione 18/E/2022).

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