Agevolazioni fiscali per l’Energia Elettrica

A contribuire all’importo totale della bolletta vi sono, in misura significativa, i costi relativi all’imposizione fiscale. Ecco da che cosa sono costituiti ed in quali casi è possibile richiedere una agevolazione.
Tra le voci che compongono la bolletta dell’energia elettrica vi sono anche i costi relativi all’imposizione fiscale. Essi sono costituiti dall’IVA e dell’accisa sull’energia elettrica, un’imposta applicata dalla Agenzia delle Dogane alla quantità di energia consumata.

Tale imposta, differenziata per scaglioni di consumo ed indipendente dal fornitore o dalla tipologia di contratto sottoscritta, si differenzia per tipologia di consumo civile o industriale.

Per le abitazioni, le accise sono pari a 0,0227 euro per ogni kWh di elettricità acquistato mentre, per i locali e i luoghi diversi dalle abitazioni, l’imposta è fissata a 0,0125 euro/kWh per i consumi mensili fino a 200.000 kWh.

Oltre questa soglia e per un consumo mensile fino a 1.200.000 kWh, l’imposta erariale di consumo sale a quota 0,0075 euro per kWh, mentre, per consumi oltre a questo ulteriore tetto, per i primi 200.000 kWh l’imposta è di 0,0125 euro per kWh e per gli ulteriori consumi si paga un fisso forfetario mensile di 4.820 euro.

Sono escluse dal pagamento dell’accisa sui corrispettivi relativi all’energia elettrica le imprese che impiegano l’energia elettrica in processi elettrolitici mineralogici, per la riduzione chimica in processi elettrolitici o metallurgici e per creare prodotti su cui l’energia incidein modo sostanziale (per circa il 50%) sul costo finale.

E’ inoltre possibile, nel caso in cui nell’impianto si abbia un impiego promiscuo di energia elettrica ed una potenza disponibile superiore ai 200kW, al fine del riconoscimento degli utilizzi fuori dal campo di applicazione, avanzare una opportuna istanza direttamente all’Ufficio delle Dogane competente per il territorio.

A richiesta inoltrata sarà poi necessario attivarsi, sempre presso il medesimo Ufficio, per la richiesta di assunzione della qualifica di Soggetto Obbligato (art. 53, comma1 lettera c) del Testo Unico delle Accise) .

Oltre all’accisa, la bolletta prevede anche un’imposizione fiscale sul valore aggiunto, anche detta IVA, da applicarsi al costo complessivo della fornitura e corrispondere all’azienda fornitrice del servizio elettrico.

Alla determinazione di questa ulteriore imposta concorrono la base imponibile del corrispettivo di potenza, il punto di prelievo, il corrispettivo di energia, l’accisa di cui sopra e le addizionali enti locali.

L’aliquota è pari al 10% per gli usi domestici ed al 22% per gli altri usi.

A godere di un regime ad iva agevolata sono poi alcune tipologie di imprese: estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; i soggetti che utilizzano energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; ed i soggetti non esercenti attività di impresa quali ad esempio condomini, caserme, scuole, case di riposo o carceri che utilizzano energie elettrica ad uso domestico in abitazioni a carattere famigliare o collettivo.

Sono inoltre esenti dall’IVA le utenze relative ad organizzazioni internazionali riconosciute, le forniture diplomatiche o consolari o per le Forze armate degli Stati della NATO ed accordi stipulati con paesi che permettano l’esenzione dall’IVA.

Come è possibile richiedere l’agevolazione fiscale?
E’ possibile godere dell’esenzione dall’accisa o di accisa e IVA agevolata facendo richiesta al proprio fornitore,
corredando ogni dichiarazione sostitutiva della fotocopia del documento di identità del firmatario pena la sua validità, e di ogni altro allegato previsto dalla normativa.

L’agevolazione fiscale viene applicata dal momento del ricevimento della domanda ovvero, quando sia necessaria una preventiva autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competente, dalla data stabilita dallo stesso Ufficio.

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